CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO
ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
1. PREMESSA
1.1. MERLO S.p.A. (di seguito anche MERLO) opera nel settore della costruzione di macchine telescopiche, di macchine operatrici, di macchine forestali e di trattrici, per settore agricolo, forestale e costruzioni, commercializzate su scala mondiale e gestisce direttamente la domanda di primo equipaggiamento e after-market.
1.2. In assenza di accettazione formale delle Condizioni Generali di Acquisto di MERLO da parte dei fornitori (di seguito denominati “FORNITORE”), il presente Estratto delle Condizioni Generali di Acquisto (di seguito “CGA”) è parte integrante dell’ordine e regola il rapporto di MERLO con i fornitori in tutte le relazioni commerciali in essere o future.
1.3. L’esecuzione dell’ordine comporta l’accettazione delle CGA e la rinuncia da parte del FORNITORE alle proprie condizioni generali di vendita (ove esistenti), che non sono applicabili anche se non in contrasto con le CGA.
2. VARIANTI
2.1. Le varianti comunicate da MERLO, che non comportano maggiori oneri a carico del FORNITORE, si intendono esecutive anche sugli ordini in essere ed il FORNITORE si impegna ad implementarle nel più breve tempo possibile, dando comunicazione delle tempistiche adottate.
3. SPECIFICHE TECNICHE E PROPRIETÀ INTELLETTUALE
3.1. Le specifiche tecniche dei prodotti sono indicate nell’ordine o risultano da altra comunicazione di MERLO e sono da ritenere accettate qualora non contestate dal FORNITORE in forma scritta entro 7 (sette) giorni dalla ricezione.
3.2. Eventuali variazioni dei prodotti, dei processi produttivi o dei materiali degli stessi apportate dal FORNITORE debbono essere comunicate preventivamente a MERLO ed espressamente accettate. In assenza di tale accettazione, il prodotto è ritenuto Non Conforme, in ottemperanza all’art. 9.1.
4. COLLAUDO A CURA DEL FORNITORE
4.1. Sono a carico del FORNITORE tutte le spese relative al collaudo, anche se ripetuto, dei prodotti nonché la remunerazione dell’ente designato per i collaudi stessi.
4.2. Anche dopo il collaudo, MERLO si riserva la facoltà di effettuare verifiche della corrispondenza dei prodotti alle condizioni e/o alle specifiche tecniche indicate, sia direttamente che per il tramite di soggetti terzi: in caso di esito negativo di tali verifiche, MERLO può addebitare al FORNITORE i costi della verifica, fatti salvi gli altri rimedi previsti dalla legge e dal contratto.
4.3. Il FORNITORE riconosce ed è consapevole che MERLO non sottopone sistematicamente i prodotti forniti ad ispezione funzionale, visiva e/o dimensionale, ma procede a verifiche a campione, a propria discrezione; pertanto, tutti i prodotti devono essere sottoposti dal FORNITORE a procedure di collaudo e certificazione, per immissione diretta nel ciclo produttivo di MERLO; il FORNITORE rimane in ogni caso responsabile per la qualità dei prodotti forniti.
4.4. Al verificarsi di situazioni critiche (ad es.: fermi linea, campagne di richiamo, problemi di qualità ricorrenti, reclami da parte del cliente finale), il FORNITORE si obbliga ad eseguire, su richiesta di MERLO, specifici controlli supplementari, al fine di verificare ed eliminare le cause dei problemi non rilevati dai controlli durante la produzione, con costi a proprio carico.
5. LUOGO DI CONSEGNA DEI BENI E SPEDIZIONE
5.1. Il luogo di consegna dei beni è lo stabilimento MERLO in S. Defendente di Cervasca (CN) o altro luogo precisato nell’ordine.
5.2. Il FORNITORE deve consegnare i prodotti con imballaggi idonei al trasporto e allo stoccaggio (secondo le esigenze di MERLO, quando specificate) al fine di prevenire danneggiamenti e problemi di qualità. Nel caso in cui i prodotti siano consegnati con imballo danneggiato, non conforme alle specifiche e/o non adeguato, MERLO ha il diritto di rifiutare la consegna e rispedire i prodotti al FORNITORE, addebitandogli ogni costo. In caso di prodotti sfusi, gassosi o liquidi, consegnati in contenitori non conformi alle specifiche, MERLO può addebitare al FORNITORE i costi di travaso e tutti gli oneri amministrativi.
5.3. MERLO si riserva la facoltà di prendere in carico prodotti oggetto di consegna anticipata ovvero in eccedenza. In tal caso, le spese di magazzino e quelle necessarie per la conservazione dei prodotti, così come il rischio del deterioramento e/o perimento dei prodotti, restano a carico del FORNITORE.
5.4. In caso di negata consegna per mancato rispetto delle presenti condizioni di acquisto, i prodotti sono da intendere respinti; oneri e spese per la restituzione sono ad esclusivo carico del FORNITORE, anche se eventualmente anticipate da MERLO; il rischio del deterioramento e/o perimento dei prodotti respinti resta a carico del FORNITORE.
5.5. Le “Istruzioni operative per la spedizione materiali”, consultabili sul sito www.merlo.com, sono parte integrante delle CGA e la loro eventuale inosservanza è ritenuta Non Conformità ai sensi dell’art. 9.1 delle CGA.
6. TERMINI DI CONSEGNA (LEAD TIME)
6.1. Il termine di consegna (di seguito anche “Lead Time”) è il lasso di tempo che deve intercorrere tra l’ordine e la consegna dei prodotti da parte del FORNITORE. Il FORNITORE prende atto che il rispetto del Lead Time è di fondamentale importanza per il corretto funzionamento del ciclo produttivo della MERLO. Il Lead Time viene comunicato al momento del primo ordine; può essere variato solo con un preavviso non inferiore al nuovo Lead Time, maggiorato di 1 (uno) mese. Il nuovo Lead Time non si applica agli ordini già emessi al momento della sua adozione.
6.2. In caso di ritardo superiore a 3 (tre) giorni rispetto al Lead Time, è facoltà di MERLO sospendere i pagamenti di qualsiasi somma dovuta al FORNITORE, fermo il diritto al risarcimento del danno.
6.3. Il FORNITORE si obbliga a dare riscontro immediato (secondo le esigenze MERLO, quando specificate) ai solleciti, come pure alle richieste di anticipo o di posticipo delle date di consegna.
7. ACCETTAZIONE DEI BENI
7.1. La consegna non comporta accettazione dei prodotti da parte di MERLO. L’accettazione è legata all’assenza di Non Conformità, come definita all’art. 9.1 delle CGA, alla corrispondenza del consegnato all’ordinato ed all’assenza di vizi o difetti.
7.2. Il FORNITORE si impegna a consegnare a MERLO, in via anticipata rispetto alla consegna fisica dei prodotti, tutta la necessaria documentazione tecnica relativa ai prodotti stessi. Eventuali deroghe o modifiche devono essere accettate per iscritto da MERLO.
7.3. In caso di mancata consegna della documentazione tecnica richiesta, questa è assimilata ad una Non Conformità come definito all’art. 9.1.
7.4. Tutti i prodotti devono essere identificati con un codice attribuito da MERLO.
8. GARANZIA E QUALITÀ DEL PRODOTTO
8.1. Il FORNITORE dichiara e garantisce la corretta realizzazione del prodotto, sia per la corrispondenza ai dati tecnici e di funzionamento, sia per la qualità dei materiali impiegati, la lavorazione ed il funzionamento, in ognuno dei suoi componenti e nell’insieme, in base a quanto ordinato da MERLO.
8.2. Il FORNITORE dichiara e garantisce che il prodotto è conforme alle norme nazionali ed internazionali applicabili, alle norme di sicurezza per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la protezione ambientale in vigore al momento dell’ordine.
8.3. La garanzia, come espressa agli artt. 8.1 e 8.2, ha durata di 12 mesi dalla consegna, salve condizioni più favorevoli applicabili a MERLO.
8.4. Qualora i prodotti oggetto dell’ordine siano destinati ad essere montati su un prodotto MERLO, il termine di cui all’art. 8.3 decorre dalla consegna di tale prodotto al cliente finale di MERLO.
8.5. Qualora MERLO sia convenuta in giudizio da terzi per responsabilità comunque connesse a vizi, difetti, non conformità e/o non affidabilità dei prodotti o nel caso di violazione di diritti di proprietà industriale da parte del FORNITORE, il FORNITORE è obbligato a tenere indenne MERLO da ogni pretesa, al risarcimento del danno da questa subito ed al rimborso delle spese sostenute.
8.6. Il FORNITORE autorizza MERLO ad effettuare in ogni momento audit di verifica del proprio processo produttivo, attraverso proprio personale o facendo ricorso a terzi, con preavviso non superiore a 5 (cinque) giorni lavorativi.
9. NON CONFORMITÀ DEL PRODOTTO
9.1. Il prodotto è ritenuto Non Conforme quando non è soddisfatta almeno una delle condizioni indicate nelle CGA agli artt. 3.2, 5.5, 7.3, 8.1 e 8.2, tenendo conto dei tempi definiti agli artt. 8.3 e 8.4.
9.2. Nonostante il pagamento delle fatture, MERLO può denunciare al FORNITORE la Non Conformità di quanto consegnato come pure la presenza di vizi o difetti, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla scoperta. In tal caso, entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione di MERLO, il FORNITORE può ritirare il prodotto, a proprie spese.
In difetto, la denuncia si considera tacitamente accettata dal FORNITORE, con storno del corrispettivo e facoltà per MERLO di rottamare il prodotto non conforme, viziato o difettoso, salvi tutti gli altri rimedi previsti dalle CGA e fermo il diritto al risarcimento del danno.
9.3. In caso di denuncia di vizi, difetti o Non Conformità, il FORNITORE deve prestare
massimo supporto e cooperazione per l'analisi congiunta del problema, al fine di identificarne le cause e provvedere alla soluzione.
9.4. Il FORNITORE deve sottoporre ad analisi i resi e, per ciascuno di essi, deve fornire a MERLO un report sulle cause del reso, redatto secondo lo standard 8D entro e non oltre 30 (trenta) giorni lavorativi dal ritiro del prodotto. In difetto, il reso si considera tacitamente accettato dal FORNITORE, con storno del corrispettivo, salvi tutti gli altri rimedi previsti dalle CGA e fermo il diritto al risarcimento del danno.
9.5. In caso di vizi, difetti o Non Conformità del prodotto, il FORNITORE accetta che MERLO possa, a sua discrezione, chiedere la riparazione o la sostituzione del prodotto ovvero possa procedere al riacquisto dello stesso prodotto presso terzi, con addebito al FORNITORE, in tale ultimo caso, dei relativi oneri, il tutto sempre senza pregiudizio del diritto di MERLO di agire per la risoluzione del contratto e/o il risarcimento del danno.
9.6. I particolari eseguiti in conto lavorazione che risultino difettosi sono addebitati al FORNITORE anche per il valore del grezzo.
9.7. Il FORNITORE, a fronte di vizi, difetti o Non Conformità del prodotto, si obbliga a distaccare presso MERLO, su richiesta, proprio personale tecnico per il compimento di attività di selezione dei prodotti, restituzione, analisi preliminari congiunte, riparazioni, sostituzioni.
9.8. Qualora il FORNITORE non provveda all’eliminazione dei vizi, difetti o Non Conformità, MERLO ha facoltà di provvedervi, direttamente o a mezzo di terzi, con addebito delle relative spese al FORNITORE.
10. GARANZIE FINANZIARIE
10.1. Il FORNITORE prende atto che MERLO può richiedere garanzie di terzi a copertura degli eventuali anticipi accordati, della qualità e del funzionamento del prodotto oggetto di fornitura e dell’adempimento degli obblighi di garanzia cui è tenuto il FORNITORE medesimo.
10.2. FORNITORE si impegna a manlevare MERLO per i danni o le lesioni causati a Terzi per sua esclusiva responsabilità.
10.3. Su richiesta di MERLO, il FORNITORE si obbliga a stipulare con primaria Compagnia Assicurativa specifica polizza a garanzia delle responsabilità connesse alle obbligazioni oggetto dell’ordine, e a fornirne evidenza a semplice richiesta. La polizza deve dare garanzie RCP e ritiro prodotti con estensione al montaggio e smontaggio a tutti i fornitori (e agli eventuali subfornitori) di materie prime, semilavorati e prodotti finiti (e di tutte le altre componenti di Terzi, materie prime o semilavorati eventualmente utilizzate dall’Assicurato o rivendute) e a tutte le imprese che effettuano delle lavorazioni per conto dell’Assicurato.
11. OBBLIGO DI RISERVATEZZA
11.1. Tutti i disegni, i progetti, i dati ed i capitolati tecnici di MERLO di cui il FORNITORE viene a conoscenza sono coperti da privativa di proprietà industriale e intellettuale e non debbono in nessun caso essere divulgati a terzi.
12. LEGGE APPLICABILE
12.1. Le CGA, nonché eventuali condizioni particolari specificate nell’ordine, sono regolate dalla legge italiana, con espressa esclusione di ogni ulteriore fonte non espressamente richiamata.
MOD. GR.ACQ.02 – ed. 1.0